FORMAZIONE PER APPRENDISTI

 

– Nuova normativa

 Il nuovo Apprendistato professionalizzante.

Premessa

Con il Testo Unico dell’apprendistato (D. Lgs 167/11) è entrata in vigore il 25 ottobre 2011 la nuova normativa per la contrattualistica in apprendistato e la relativa pianificazione formativa.

La nuova normativa è applicabile per i contratti stipulati dopo il 25 aprile 2012 mentre per i contratti stipulati precedentemente, la formazione deve essere gestita secondo la vecchia normativa.

La procedura di assunzione

Il datore di lavoro che assume un apprendista deve Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, redigere il piano formativo individualedell’apprendista.
In applicazione di quanto stabilito dalla regolamentazione regionale, il datore di lavoro  è tenuto entro 180 gg. dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad espletare la procedura per la creazione del piano formativo di base e trasversale attraverso il sistema informativo regionale.
 

La formazione di base e trasversale

La formazione di base e trasversale può essere erogata secondo le seguenti modalità:

  • formazione interna, definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro;
  • formazione esterna, definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell’ente di formazione.

La Regione, al fine di favorire l’accesso ai percorsi formativi di base e trasversali in apprendistato professionalizzante, finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, la formazione svolta secondo la modalità esterna.
Il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere la modalità con la quale erogare la formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

La formazione di base e trasversale è determinata in un percorso di 120 ore nel triennio, o altra durata fissata dal contratto.
L’articolazione delle ore previste è determinata in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto. Pertanto, l’apprendista deve frequentare almeno un modulo di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto con la possibilità di anticipare nel corso di ogni anno le attività relative alle successive annualità formative.
In fase di prima applicazione, nell’ambito della prima annualità, è previsto obbligatoriamente lo svolgimento del modulo “competenze di base e trasversali I annualità”.
Tale modulo si articola nei seguenti contenuti:

  1. sicurezza sul lavoro;
  2. disciplina del rapporto di lavoro;
  3. comunicazione e competenze relazionali;
  4. organizzazione ed economia.

In  ragione dei titoli di studio posseduti dall’apprendista, è possibile stabilire un monte ore per la formazione di base e trasversale inferiore a 120, secondo quanto di seguito indicato:

  • 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Inoltre, è possibile considerare anche eventuali moduli di formazione di base e trasversale già svolti nell’ambito di un contratto di apprendistato precedente.
A tal fine, il datore di lavoro fornisce una dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 con cui attesta l’effettivo possesso da parte dell’apprendista dei titoli di studio corrispondenti alla riduzione da applicare, ovvero l’effettiva frequenza da parte dell’apprendista di moduli di formazione di base e trasversale nell’ambito di precedenti contratti di apprendistato.

Rispetto alla disciplina previgente, decade la definizione di impresa con capacità formativa. Pertanto, tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, possono erogare la formazione agli apprendisti assunti.

Il Catalogo dei moduli formativi di base e trasversali

La Regione ha definito i contenuti della formazione di base e trasversale da svolgere nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, articolato nei seguenti moduli:

  1. Competenze di base e trasversali I annualità;
  2. Competenze informatiche per l’office automation;
  3. Informatica – Software fogli di calcolo;
  4. Informatica – Software videoscrittura;
  5. Informatica – Software archivi elettronici;
  6. Informatica – Internet e posta elettronica;
  7. Informatica – Software presentazione;
  8. Lingua Inglese – Livello base;
  9. Lingua Inglese – Livello Intermedio;
  10. Lingua Inglese – Livello Avanzato;
  11. Lingua Francese – Livello base;
  12. Lingua Francese – Livello intermedio;
  13. Lingua Francese – Livello Avanzato;
  14. Lingua italiana per stranieri;
  15. Comunicazione e competenze relazionali;
  16. Problem solving e processi decisionali;
  17. Organizzazione ed economia;
  18. Sicurezza e prevenzione.

Ogni modulo ha una durata di 40 ore.

Il Catalogo sopra descritto può essere integrato con moduli aggiuntivi, a seguito di eventuali segnalazioni da parte delle Parti sociali, derivanti da specifiche esigenze dei CCNL di riferimento. Le richieste presentate sono oggetto di valutazione da parte della Regione Lazio.

 

Formazione interna

La formazione interna è articolata in moduli formativi, coerentemente con quanto previsto dal Catalogo adottato dalla Regione.
Il datore di lavoro, in tal caso, è responsabile dello svolgimento della formazione di base e trasversale ed è tenuto a registrare, mediante il sistema informativo regionale S.APP, i dati e le informazioni richieste dalla Regione.
Ai fini dello svolgimento della formazione interna, il datore di lavoro può scegliere i docenti al proprio interno, o rivolgersi a consulenti esterni o ad un soggetto formativo.
I docenti individuati devono possedere almeno uno dei requisiti di idoneità di seguito indicati:

  • laurea in una materia attinente all’oggetto di insegnamento;
  • diploma con almeno 5 anni di esperienza lavorativa e/o di docenza nelle materie oggetto di insegnamento.

A conclusione dell’attività formativa, e a seguito degli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione pubblica competente; è rilasciato un attestato di frequenza agli apprendisti che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore previsto dal modulo.
La Regione definisce le modalità attuative della formazione interna in apposite linee guida, 

Formazione esterna

La formazione esterna è articolata in moduli formativi, coerentemente con quanto previsto dal Catalogo adottato dalla Regione.
Gli enti di formazione accreditati aderiscono all’Avviso pubblico regionale relativo all’offerta formativa esterna per l’attivazione di edizioni coerenti con i moduli formativi di base e trasversali.
Il datore di lavoro iscrive gli apprendisti alle edizioni dei corsi corrispondenti ai moduli scelti nell’ambito del piano formativo di base e trasversale, creato mediante il sistema della regione
A conclusione dell’attività formativa, e a seguito degli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione pubblica competente, è rilasciato un attestato di frequenza agli apprendisti che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore previsto dal modulo.
L’offerta formativa esterna è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse pubbliche disponibili, secondo le modalità e i termini stabiliti nell’avviso pubblico di riferimento.
In assenza del contributo pubblico, l’offerta formativa esterna può essere finanziata direttamente dalle imprese. In tal caso, il datore di lavoro iscrive l’apprendista all’edizione attivata a Catalogo da un ente di formazione accreditato, sostenendo interamente l’onere finanziario.

Controlli

La Regione può svolgere verifiche in itinere presso l’azienda, in caso di formazione interna, ovvero presso gli enti di formazione, in caso di formazione esterna, mirate ad accertare il regolare svolgimento dell’attività formativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

 

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